STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita ai sensi del Capo II e III titolo II libro I del Codice Civile l'associazione denominata "Circolo Mandolinistico Costantino Bertucci" (già costituita nel 1995). La sede legale è in Roma.

ART. 2 NATURA E SCOPO

Il "Circolo Mandolinistico Costantino Bertucci" è una associazione culturale che, senza scopo di lucro e fuori da ogni vincolo politico, razziale, religioso ed ideologico tutela gli interessi artistici di tutti i musicisti suonatori di strumenti a pizzico e cura la promozione della loro musica quale espressione di un patrimonio culturale irrinunciabile; tutela la tradizione musicale italiana e la sua divulgazione soprattutto con riferimento ai giovani.

L'associazione persegue i suoi scopi:
a) promuovendo la musica solista e d'orchestra;
b) promuovendo la qualificazione dei suoi membri ed ampliando il numero dei soci;
c) promuovendo la cultura musicale a favore della popolazione e della gioventù in particolare;
d) con l'organizzazione del tempo libero per l'educazione degli adulti in attività culturali e musicali;
e) con iniziative mirate ad incrementare e sviluppare l'arte del plettro mediante la cooperazione di tutte le energie che si manifestano in questo campo;
f) promuovendo concorsi, convegni e manifestazioni, collaborando alle iniziative promosse da altri Enti od Associazioni incoraggiando le attività che si manifestano nel campo didattico;
g) favorendo ed incoraggiando la produzione e la diffusione del repertorio originale per strumenti a plettro ed a pizzico, organizzando o patrocinando concorsi di composizioni musicali originali moderne, nonché favorire l'edizione di riproduzioni pregevoli;
h) stabilendo contatti con i rappresentanti di Governo, Stato, Enti locali, privati ed istituzioni al fine di usufruire di sovvenzioni o contributi previsti dalle normative vigenti nonché da quelle che dovessero in seguito essere emanate;
i) tramite le seguenti formazioni musicali che fanno integrante parte dell'associazione:
- "Orchestra Costantino Bertucci"
- "Duo Francesco Piccone";
- "Trio Nicola Romaldi";
- "Quartetto (Quintetto) Silvio Ranieri";
- "Ensemble di Chitarre Lelio Colista";

L’Associazione potrà, inoltre, nell’esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali sopra descritti, in via collaterale e subordinata, erogare servizi e realizzare strutture, con essenziale priorità per quelli inerenti le attività culturali, che concorrano al potenziamento economico e finanziario dell’associazione, quali sale di lettura, bar interno, videoteca, trattenimenti musicali e manifestazioni di spettacolo in genere.

ART. 3 DURATA

La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

ART. 4 SOCI E LORO AMMISSIONE

Possono diventare soci quei soggetti (individuali o collettivi) che condividono gli scopi dell'associazione ed acquisiscono tale titolo in base alle modalità definite nel presente statuto.

Sono soci dell'associazione "Circolo Mandolinistico Costantino Bertucci" quei soggetti che vengono ammessi a seguito di domanda, formulata per iscritto, che, valutata entro il primo Consiglio Direttivo utile, sarà accettata, con delibera consiliare unanime, o respinta; qualora il Consiglio Direttivo non si esprima favorevolmente all’unanimità ma solo a maggioranza dei componenti detta domanda di adesione verrà sottoposta, per l'eventuale approvazione, alla prima assemblea utile, con il quorum della metà più uno dei presenti all’assemblea.

I soggetti la cui domanda di ammissione è accettata devono versare entro 30 giorni l’intera quota sociale annuale stabilita per l’anno in corso, pena nullità della domanda stessa, ed acquistano tutti i diritti di socio solo dopo tale versamento.

Per i minorenni l’iscrizione alla Associazione è subordinata al consenso dei genitori o di chi ne ha la patria potestà, dato per iscritto, al momento della presentazione della domanda.

I soci si obbligano al versamento entro il 31 marzo della quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello statuto e del regolamento.

I soci devono sostenere l’Associazione in ogni modo possibile in funzione delle rispettive qualifiche, partecipare alle assemblee, pagare puntualmente le quote sociali e di gestione e le eventuali more. Essi hanno altresì l’obbligo morale di adempiere alle finalità istituzionali e di svolgere, anche a titolo gratuito, tutte quelle prestazioni e di adottare tutti quei comportamenti necessari per il corretto funzionamento dell’Associazione, ferma restando la possibilità di percepire a tal fine dei rimborsi spese.

In caso di mancato versamento entro il 31 marzo della quota sociale annuale, o parte di essa, al socio vengono differiti i suoi diritti sino al versamento della stessa; il socio che al 31 dicembre non abbia versato la quota sociale annuale decade dalla qualifica di socio.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I soci compatibilmente ed in funzione delle finalità del presente statuto hanno gli stessi diritti:

  • godere di tutti i servizi posti in essere a loro favore sia a titolo gratuito che a pagamento;
  • proporre attività sociali;
  • essere eletti od eleggere nelle assemblee i propri rappresentanti ed organi associativi;
  • partecipare alle assemblee con le modalità e nei termini previsti nello statuto;

Tutti i soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto ivi compresi i soci collettivi che devono comunicare per iscritto il nome del loro rappresentante all’assemblea.

I soci minori di età possono esprimere il loro voto delegando a ciò il soggetto con patria potestà.

L’Associazione non è mai responsabile di quanto posto in essere da qualunque socio senza specifica autorizzazione firmata dal Presidente e recante il timbro sociale.

L’elenco dei soci è riportato su apposito Libro Sociale.

ART. 5 RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualità di socio non è trasmissibile.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, decadenza, esclusione per morosità o indegnità.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla presa d'atto del Consiglio Direttivo.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, che trascorsi inutilmente i tempi prescritti provvede alla cancellazione dal Libro Soci, impregiudicati restando i diritti dell’Associazione di ripetere il credito insoluto atteso il suo contenuto morale. Il socio moroso nel versamento delle quote annuali perde, ipso iure, la qualità di socio, senza alcun obbligo di comunicazione da parte dell’Associazione.

L’esclusione di un socio per indegnità viene sancita dall’assemblea dei soci contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall’Associazione ovvero quando:

  • in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
  • fomenti dissidi tra i soci;
  • svolga attività in contrasto con gli scopi sociali dell'Associazione;
  • costituisca ostacolo al buon andamento dell’Associazione;
  • non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento ovvero nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
  • senza giustificati motivi non adempia agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;

La perdita della qualifica di socio per indegnità produce la decadenza immediata dal relativo status sociale.

I soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI E SUE DELIBERAZIONI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è formata da tutti i soci; ad essa compete:

  1. la definizione degli indirizzi generali dell’attività sociale;
  2. la nomina e la destituzione del Presidente;
  3. la definizione del numero nonché la nomina e la destituzione dei Consiglieri del Consiglio Direttivo;
  4. l’ammissione di nuovi soci qualora non sia stata approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo;
  5. l'esclusione dei soci per indegnità;
  6. l'approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, del bilancio preventivo e l'assunzione delle spese di non ordinaria amministrazione;
  7. la nomina di eventuali Revisori dei Conti;
  8. l'approvazione di Regolamenti interni, e delle variazioni Statutarie;
  9. l'individuazione della sede Legale;
  10. scioglimento dell’Associazione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata, in via ordinaria, almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, del bilancio preventivo e per la nomina delle eventuali cariche sociali e comunque entro il 31 maggio; l'assemblea deve essere inoltre convocata, in via straordinaria, quando se ne ravvisa la necessità dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

L'assemblea è validamente convocata quando sono avvisati mediante comunicazione scritta tutti i soci ovvero quando l'avviso è esposto nei locali dove l'associazione svolge anche temporaneamente l'attività.

Detta convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della data prescelta per lo svolgimento dell'Assemblea.

All’inizio di ciascuna assemblea si provvede a nominare tra i soci un presidente dell'assemblea ed un segretario per la redazione del processo verbale.

A tutte le assemblee, salvo se diversamente stabilito nel presente statuto, i soci possono farsi rappresentare con diritto di voto, in forma scritta, da altro socio, ma ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

In prima convocazione le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico e finanziario, del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori, tesoriere e Presidente, non hanno voto.

L'assemblea delibera in via ordinaria o straordinaria con i seguenti quorum particolari:

  • ammissione di nuovi soci con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti;
  • esclusione dei soci per indegnità con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti;
  • modifiche allo statuto ed al regolamento interno con la presenza di almeno tre quarti dei soci iscritti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti (è ammessa una delega per singolo socio);
  • scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno i quattro quinti dei soci iscritti (sono escluse le deleghe).

I verbali delle Assemblee sono redatti su apposito Libro Sociale.

ART. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell’Associazione e da un numero di Consiglieri da un minimo di due ad un massimo di quattro, di cui uno con funzioni di vice-Presidente.

Il Presidente dell'Associazione ha veste di Legale Rappresentante.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio ambito il vice-Presidente, un Tesoriere - a cui compete la gestione della cassa, la tenuta dei libri contabili, la predisposizione contabile del rendiconto economico e finanziario, dei bilanci preventivi da sottoporre all’assemblea e la stesura dell’inventario del patrimonio sociale dell’Associazione - ed un Segretario; le funzioni di Tesoriere e Segretario possono essere attribuite a qualunque membro del Consiglio Direttivo.

Altre ed ulteriori cariche nell'ambito dello stesso Consiglio Direttivo potranno essere definite in sede di Regolamento interno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo vengono convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri. Esse sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I consiglieri che non possano per qualunque motivo svolgere le funzioni attribuite od abbiano dimostrato scarso interessamento per gli incarichi loro affidati, su proposta del Presidente, possono essere considerati dimissionari ed eventualmente sostituiti con altri soci per cooptazione temporanea, esercitata dal Consiglio stesso, fino alla successiva assemblea. I membri del Consiglio rispondono della corretta gestione verso l'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo:

  • dirige e coordina tutte le iniziative promosse nell'interesse dell'Associazione ed a tal fine può affidare a soci od esterni incarichi particolari che potranno essere definiti in sede di Regolamento interno;
  • gestisce, in conformità alle deliberazioni assembleari, l'impiego della cassa sociale secondo i fini statutari, riscuote le entrate, effettua gli acquisti ed eroga i rimborsi per le spese anticipate dai soci;
  • ammette nuovi soci, con delibera consiliare e voto unanime dei membri;
  • determina di anno in anno entro il 31 dicembre le quote sociali annuali per l’anno successivo;
  • costituisce in mora i soci per inadempienze allo Statuto Sociale od al Regolamento;
  • redige i Regolamenti interni e le eventuali variazioni, anche statutarie, per l’approvazione dell’Assemblea;
  • decide le direttive operative per l’attuazione dei compiti istituzionali;
  • programma lo svolgimento operativo delle attività dell’Associazione;
  • delibera sui provvedimenti di assunzione e licenziamento dell’eventuale personale dipendente e sul trattamento economico e status giuridico dello stesso.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di stabilire rapporti di reciprocità con le altre associazioni culturali, di assumere e concedere gestioni e concessioni afferenti gli scopi istitutivi dell’Associazione, nonché aderire a consorzi od organizzazioni collettive istituite o da istituire con altri enti culturali, come la facoltà di esercitare tutte quelle attività necessarie a promuoverne la costituzione.

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono riportate su apposito Libro Sociale.

Al Consiglio Direttivo compete l'amministrazione burocratica dell'Associazione e la tenuta dei libri e dei documenti sociali da presentare in forma ordinata e leggibile a richiesta dei soci o degli estranei aventi diritto. Predispone e presenta all’assemblea per l’approvazione il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo. Copia del rendiconto viene consegnato ai soci all’atto della convocazione dell’assemblea.

Provvede a pubblicizzare le deliberazioni assembleari ed i rendiconti.

Se richiesto dai soci presenta a questi ultimi il rendiconto della gestione di cassa.

Il Consiglio Direttivo svolge anche l'attività di organo di controllo sul rispetto dello statuto e del regolamento; a tal fine può convocare assemblea.

Le cariche del Consiglio Direttivo sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell’ambito delle proprie funzioni.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 9 PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
  • eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

  • quote sociali, tasse di ammissione, contributi mensili o annuali dei soci;
  • eventuali elargizioni, donazioni e lasciti da parte di soci o di terzi;
  • erogazioni in denaro conseguenti a stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, Regioni, Enti locali ovvero da altri Enti pubblici o privati.
  • ogni altra entrata che concorra ad incrementare la cassa sociale ed utile al fine del conseguimento degli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 10 ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario e l’anno sociale decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nel Regolamento interno si fa riferimento alla normativa vigente o da emanare con la competenza esclusiva in caso di controversia del Foro di Roma.


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